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[Newsletter LAV] Regole più precise sulle pellicce.

PELLICCE: PUBBLICATO IN G.U. DELL’UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO CHE IMPONE L’OBBLIGO D’INDICARE LA PRESENZA DI PARTI ANIMALI (PELLICCE, PELLE, PIUME) NEI CAPI D’ABBIGLIAMENTO, PREVISTO DALL’8 MAGGIO 2012 PER I NUOVI PRODOTTI.

LAV: IMPORTANTE TRAGUARDO E GARANZIA PER I CONSUMATORI RESPONSABILI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 1007/2011 che, all’articolo 12, dispone: “La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale” sull’etichetta o sul contrassegno di tali prodotti al momento della loro messa a disposizione sul mercato”.

E inoltre: “L’etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli”.

Tale dicitura si applica ai prodotti tessili (ovvero qualsiasi tipo di prodotto composto da almeno l’80% in peso di fibre tessili), a prescindere dal quantitativo di pelliccia, pelle o piume contenute negli stessi.