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Dalla loro parte Leggi e comunicati

Denuncia ed esposto. Dalla parte degli animali.

Quando si assiste a casi di maltrattamento, di qualsivoglia genere, si può procedere in due modi: presentando un esposto o sporgendo denuncia.

Ignorare o pensare, per scrollarsi di dosso la propria responsabilità, che magari ci penserà qualcun’altro ad intervenire, significa quasi sempre condannare a morte il povero animale oggetto di maltrattamento. Ed averlo sulla coscienza… per sempre… almeno per chi una coscienza ce l’ha.

  • L’esposto va presentato agli organi di Polizia Giudiziaria (Vigili, Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale…) e consiste nell’esposizione dei fatti di cui si è stati testimoni in base ai quali si può richiedere un intervento immediato o comunque un’indagine. In questo caso la persona si limita a segnalare il fatto; la polizia decide che tipo di misure prendere, se indagare, se denunciare o comunque applicare una multa. Con l’esposto si richiede l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza per mediare dissidi privati tra le parti in contesa. Alla composizione bonaria della lite, l’Autorità di P.S. provvede a mezzo degli Ufficiali di P.S. (appartenenti al ruolo dei dirigenti e dei commissari della Polizia di Stato ed Ufficiali dei Carabinieri), i quali redigono verbale che può essere prodotto in giudizio con valore di scrittura privata riconosciuta.
  • La denuncia invece implica un coinvolgimento diretto della persona che diventa parte in causa. La denuncia da parte dei privati è l’atto con il quale una persona porta a conoscenza dell’autorità – pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria (e non anche un agente) – un reato perseguibile d’ufficio. La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l’ufficiale di polizia giudiziaria – o il pubblico ministero – redige verbale, mentre nel secondo l’atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione. L’atto di denuncia va depositato presso i Carabinieri o presso la Procura, è vivamente consigliato farsi rilasciare numero dei primi atti con cui viene presa la denuncia al fine di poterla seguire nel suo iter giudiziale; in caso di richiesta di sequestro la denuncia viene assegnata al PM competente in circa 48 ore e va espressamente avvisata l’autorità che prende la denuncia altrimenti il normale iter di una denuncia per l’assegnazione al PM può andare dai 2 ai 4 mesi. Anche la denuncia consiste nell’esposizione dei fatti di cui si è stati testimoni con la richiesta di procedere per i reati che si riterrà opportuno di ravvisare. E’ importante chiedere esplicitamente, in base all’art. 408 c.p., di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione, onde poter fare opposizione entro 10 giorni come previsto dalla legge. E’ bene conservare sempre copia della denuncia.

Ovviamente, come per ogni azione legale, la persona che presenta un esposto o una denuncia teme di subire delle ritorsioni. Non bisogna però lasciarsi spaventare: è sempre bene segnalare formalmente i casi di maltrattamento di animali alle forze dell’ordine, facendo appello al proprio senso civico e alle proprie convinzioni, valutando il genere di persona che si ha davanti. A meno che non ci si trovi a che fare con teppisti o malavitosi (in questo caso conviene chiedere comunque consiglio alle forze dell’ordine), se si tratta del ‘classico’ vicino di casa di solito non si va al di là di qualche minaccia verbale e ci si può tutelare con una diffida.

N.B. Esposto e denuncia vanno presentati da chi assiste al maltrattamento: le associazioni animaliste non possono sporgere denuncia su fatti di cui non hanno avuto diretta esperienza, ma possono presentare a loro volta denuncia sulla base di quella già presentata da chi è stato diretto testimone della vicenda.

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