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[Comunicato LAV] Incidenti stradali: il testo della legge.

TESTO DEFINITIVO DELLA LEGGE APPROVATA
A MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1992 (CODICE DELLA STRADA)
Senato
IN VIGORE L’INDOMANI DELLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE NEI PROSSIMI GIORNI

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

1. Al comma 1 dell’articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
“L’uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale previste all’articolo 12, comma 1”.

2. All’articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

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