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Cruelty free No alla vivisezione

Posso fidarmi di chi dice di non testare sugli animali?

No. Non basta che un’azienda dica di non testare i suoi ingredienti e i suoi prodotti sugli animali. Siamo tutti mossi da buone intenzioni, ma purtroppo non possono bastare solo le parole. Un’azienda seria sa che per essere credibile è necessario per lei investire sulla certificazione ICEA-LAV, l’unica ufficialmente riconosciuta e valida. Attenzione! Qualsiasi azienda può decidere di utilizzare il logo del coniglietto sulle sue confezioni, ma senza la dicitura standard (“Stop ai test animali – Controllato ICEA per LAV n°……”) questo logo è insignificante. Ecco come si ottiene la certificazione:

Regolamento di applicazione dello Standard Internazionale Non Testato su Animali (Allegato II dell’Accordo LAV – ICEA)

1. Richiesta
1.1 L’azienda riceve da LAV, in formato elettronico, la documentazione da compilare costituita da un questionario e dalle dichiarazioni di fornitori e produttori di materie prime, oltre al testo di informativa sulla privacy.
1.2 L’azienda deve compilare il questionario e far  compilare le dichiarazioni di fornitori e produttori di materie prime coprendo l’intera filiera produttiva, dopo aver preventivamente sottoscritto il consenso al trattamento dei dati personali predisposto al termine del testo di informativa sulla privacy.
1.3 Una volta terminata la raccolta delle dichiarazioni in cui i fornitori, su modulo LAV, si impegnano a rendere nota la data dell’ultimo test e a comunicare svolgimento di eventuali  ritest , l’azienda dovrà spedire a LAV il questionario di impegno ad aderire allo Standard e uno in copia a ICEA.  Dovrà inoltre spedire a ICEA l’elenco completo dei prodotti immessi sul mercato, delle materie prime con i relativi fornitori, le dichiarazioni di tutti i fornitori in originale, mantenendone una copia.
1.4 La data cut-off dell’azienda sarà quella indicata dall’azienda stessa nel questionario; nello stesso modulo il sottoscrivente indicherà la data entro la quale verranno raccolte tutte le dichiarazioni dei fornitori. Eventuali  proroghe richieste verranno valutate caso per caso.
2. Verifica documentale
2.1 ICEA provvede alla verifica documentale con l’azienda segnalando eventuali non conformità che dovranno essere recuperate.
2.2 Quando la verifica documentale risulta completata ICEA ne invia comunicazione all’azienda, invitandola a procedere per l’audit, il cui format verrà inviato da ICEA.
2.3 Contestualmente ICEA provvederà ad informare LAV dell’avvenuto esito positivo della verifica documentale.
3. Svolgimento dell’audit
3.1 L’azienda invia ad ICEA la richiesta di audit, accettandone costi e condizioni (meglio specificati al punto 3.17 del presente regolamento).
3.2 L’azienda e ICEA concordano un appuntamento per la visita ispettiva.
3.3 Nel corso della verifica ispettiva l’Ispettore ICEA verificherà:  la congruità e correttezza della documentazione inviata rispetto alla situazione reale  la tracciabilità delle materie prime e dei relativi fornitori  l’effettiva adozione di una politica “cruelty free”, in linea con lo Standard Internazionale, efficace e documentata  l’applicazione delle Buone Norme di Fabbricazione Allegato C.
3.4 Le visite saranno effettuate dal personale qualificato e incaricato da ICEA sulla base della seguente documentazione:  Standard Internazionale LAV  Disciplinare aziendale o procedure  Check list di valutazione ICEA.
3.5 La verifica ispettiva prevede:  una riunione iniziale con la Direzione dell’Organizzazione richiedente (ovvero il Rappresentante designato dalla Direzione) ed altre funzioni significative previste in organigramma. La riunione iniziale ha lo scopo di presentare il valutatore o gruppo di valutazione ICEA, il programma e le modalità di svolgimento della verifica, ribadendo l’impegno alla riservatezza di tutti i valutatori ICEA impegnati;  la verifica puntuale della conformità alle prescrizioni dello standard LAVoltre che la rispondenza e attendibilità delle affermazioni funzionali riportate nella etichetta e nella presentazione del prodotto;  la verifica del mantenimento delle autorizzazioni  e altri elementi di conformità alla legge  la verifica dell’attuazione e l’efficacia del piano della qualità e la tenuta delle registrazioni correlate:  una riunione finale  per illustrare alla Direzione l’esito della verifica ispettiva.
3.6 Durante la riunione finale, il valutatore ICEA:
a) illustra le osservazioni emerse e verbalizzate nei moduli di RAPPORTO NON CONFORMITÀ, facendoli firmare dall’Organizzazione richiedente per accettazione
b) illustra il contenuto del RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA verbalizzando eventuali riserve dell’Organizzazione richiedente e facendolo controfirmare per accettazione. Il rapporto è lasciato in copia all’Organizzazione richiedente.
3.7 Il RAPPORTO DI VERIFICA ISPETTIVA compilato dal tecnico è lasciato in copia all’Organizzazione.
3.8 I RAPPORTI DI NON CONFORMITÀ sono lasciati in copia all’organizzazione che, entro 10 giorni di calendario dalla data della visita, dovrà rispedire ad ICEA (anche via fax) riportando le Azioni Correttive (AC) e/o Trattamenti Non Conformità (TNC), tempi e responsabilità di attuazione.  I TNC e le AC proposte dall’azienda vengono verificate dal responsabile ICEA e in assenza di diversa comunicazione entro 5 gg. di calendario dal ricevimento, si intendono approvate. Nel caso in cui tali TNC e AC non siano giudicate sufficienti o valide, il responsabile ICEA è tenuto a comunicarlo in forma scritta all’operatore indicandone le motivazioni.
3.9 In caso di gravi Non Conformità, ICEA potrà procedere a verifiche ispettive straordinarie per valutare l’effettiva applicazione dei trattamenti e/o Azioni Preventive approvati. Nel caso le carenze siano di tipo documentale, sarà sufficiente una regolarizzazione dei documenti interessati e l’invio a ICEA entro una data prefissata.
3.10 ICEA, completato l’iter di verifica, invierà a LAV il rapporto di verifica ispettiva e i rapporti di Non Conformità accompagnandoli con un parere tecnico. Allegato C.
3.11 Il costo delle attività svolte da ICEA in fase di avvio (1°anno) è fissato in euro 500,00 + IVA di legge.
3.12 LAV, sulla base di tale documentazione, deciderà circa la  concessione all’azienda  delle diciture di conformità e del marchio europeo.  Il marchio europeo verrà concesso solo dietro apposita domanda presentata dall’azienda titolare dello Standard Internazionale Non testato su Animali a LAV e dietro pagamento del corrispettivo indicato nel documento “Regolamento per la concessione del Marchio Europeo”qui allegato. Tale concessione sarà, comunque, disciplinata, in un documento sottoscritto tra le parti.
3.14 La concessione delle diciture di conformità e  del marchio è vincolata al positivo esito dell’attività di sorveglianza obbligatoria la cui frequenza è normalmente annuale (un audit entro i 12 mesi). Solo per le aziende con fatturato inferiore a 400.000,00 euro e concessa una frequenza triennale (un audit ogni 36 mesi).
3.15 In tutti i casi, l’azienda è tenuta a comunicare a LAV ogni cambiamento significativo intervenuto rispetto all’ultimo audit effettuato (acquisto di nuove materie prime, introduzione nuovi fornitori, ecc.).Sulla base delle informazioni acquisite LAV, si riserva la possibilità di richiedere verifiche di sorveglianza aggiuntive rispetto alle normali previste.
3.16 La richiesta dell’audit di sorveglianza dovrà  essere effettuata dalla stessa azienda entro i termini indicati al punto 3.14, utilizzando il solito modulo (consegnato da LAV), entro un anno dalla data di invio. Se entro tale termine l’azienda non provvede a sottoporsi alla visita ispettiva verrà richiamata, se al richiamo non segue l’immediato accordo tra gli ispettori di ICEA e l’azienda, si provvede ad una sospensione temporanea fino all’avvenuta ispezione. In caso di necessario secondo richiamo, in seguito al quale l’azienda non dovesse adempiere, essa verrà eliminata definitivamente dalla lista delle aziende conformi allo standard.
3.17 Il costo della verifica di sorveglianza svolta da ICEA è pari a  300,00 euro + IVA di legge (quando non sono intervenute variazioni significative rispetto all’ultimo audit)  500,00 euro + IVA di legge (quando sono intervenute variazioni significative: acquisto di nuove materie prime, introduzione nuovi fornitori, ecc.).
4. Casi particolari di applicazione
4. 1 Prodotti Private label  commissionati dai grandi gruppi di distribuzione Nel caso una grande catena di distribuzione generalista (che non tratta esclusivamente cosmetici) intenda mettere in commercio prodotti cosmetici Private Label si applicano le seguente condizioni particolari:
a) il gruppo di distribuzione a nome e per conto delle associate, aderisce alla politica dello Standard per tutti i prodotti cosmetici commercializzati a marchio; Allegato C.
b) le aziende di produzione fornitrici del prodotto a marchio accettano il sistema di controllo richiesto da LAV (con impegno  scritto da parte del legale rappresentante);
c) La catena di distribuzione potrà redigere ed utilizzare all’interno della sua filiera documenti personalizzati (es. questionario  e dichiarazione del fornitore) purché siano preventivamente approvati da LAV.

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