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[Cosa fare] Maltrattamenti di animali: guida pratica e semplice.

Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall’art. 544-ter del Codice Penale ai sensi del quale:

  1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro.
  2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
  3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

L’azione esecutiva che costituisce il reato può essere integrata da diverse fattispecie:

  • cagionare una lesione
  • sottoporre un animale a sevizie o comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
  • somministrare ad un animale sostanze stupefacenti o vietate
  • sottoporre un animale a trattamenti che procurino un danno per la sua salute.

Il terzo comma dell’art. 544-ter prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che si concreta nell’ipotesi in cui dalle condotte previste dal 1° comma derivi la morte dell’animale. Tale aggravante sussiste solo se la morte dell’animale è conseguenza non voluta del maltrattamento, e della quale l’agente neppure ha accettato il rischio. In caso contrario, evidentemente, si configurerebbe il reato di uccisione di animali.

COSA FARE? 

Quando si assiste a casi di maltrattamento, di qualsivoglia genere, si può procedere in due modi: presentando un esposto o sporgendo denuncia. Ignorare o pensare, per scrollarsi di dosso la propria responsabilità, che magari ci penserà qualcun’altro ad intervenire, significa quasi sempre condannare a morte il povero animale oggetto di maltrattamento. Ed averlo sulla coscienza… per sempre… almeno per chi una coscienza ce l’ha.

L’esposto va presentato agli organi di Polizia Giudiziaria (Vigili, Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale…) e consiste nell’esposizione dei fatti di cui si è stati testimoni in base ai quali si può richiedere un intervento immediato o comunque un’indagine. In questo caso la persona si limita a segnalare il fatto; la polizia decide che tipo di misure prendere, se indagare, se denunciare o comunque applicare una multa.

La denuncia invece implica un coinvolgimento diretto della persona che diventa parte in causa. L’atto va depositato presso i Carabinieri o presso la Procura, è vivamente consigliato farsi rilasciare numero dei primi atti con cui viene presa la denuncia al fine di poterla seguire nel suo iter giudiziale; in caso di richiesta di sequestro la denuncia viene assegnata al PM competente in circa 48 ore e va espressamente avvisata l’autorità che prende la denuncia altrimenti il normale iter di una denuncia per l’assegnazione al PM può andare dai 2 ai 4 mesi. Anche la denuncia consiste nell’esposizione dei fatti di cui si è stati testimoni con la richiesta di procedere per i reati che si riterrà opportuno di ravvisare. È importante chiedere esplicitamente, in base all’art.408 c.p., di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione, onde poter fare opposizione entro 10 giorni come previsto dalla legge. È bene conservare sempre copia della denuncia.

Ovviamente, come per ogni azione legale, la persona che presenta un esposto o una denuncia teme di subire delle ritorsioni. Non bisogna però lasciarsi spaventare: è sempre bene segnalare formalmente i casi di maltrattamento di animali alle forze dell’ordine, facendo appello al proprio senso civico e alle proprie convinzioni, valutando il genere di persona che si ha davanti. A meno che non ci si trovi a che fare con teppisti o malavitosi (in questo caso conviene chiedere comunque consiglio alle forze dell’ordine), se si tratta del ‘classico’ vicino di casa di solito non si va al di là di qualche minaccia verbale e ci si può tutelare con una diffida.

N.B. Esposto e denuncia vanno presentati da chi assiste al maltrattamento: le associazioni animaliste non possono sporgere denuncia su fatti di cui non hanno avuto diretta esperienza, ma possono presentare a loro volta denuncia sulla base di quella già presentata da chi è stato diretto testimone della vicenda.

Denuncia di maltrattamento:

Ogni cittadino, testimone di maltrattamenti e /o uccisioni gratuite nei confronti di animali, ha il dovere morale di denunciarli. 

Organi competenti a cui presentare le denunce:
Il comando dei Carabinieri, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia, la Guardia di Finanza, sono tutti organi di Polizia giudiziaria competenti per intervenire istituzionalmente. La denuncia di maltrattamento su animali, si compila su un foglio di carta semplice da inviare agli agli organi sopra esposti o al Magistrato della Procura della Repubblica, sul quale vanno indicati i vostri dati anagrafici, la residenza e l’esposizione circostanziata dei fatti, allegando quanta più documentazione possibile.

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