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Dalla loro parte No alla caccia

[Comunicato LAV] In UE le foche non saranno più cacciate.

CORTE DI GIUSTIZIA UE CONFERMA STOP A CACCIA COMMERCIALE DELLE FOCHE. RESPINTO IL RICORSO PER L’ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO N.1007/2009.

LAV: UNA PRIMA IMPORTANTE VITTORIA, MA NON ABBASSIAMO LA GUARDIA, ALTRI DUE RICORSI PENDENTI

Con sentenza resa pubblica in queste ore, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha respinto una volta per tutte il primo ricorso avanzato nel 2010 dai cacciatori di foche contro il Regolamento comunitario che vieta il commercio di prodotti derivanti dall’uccisione delle foche.

La stragrande maggioranza dei cittadini europei (72% secondo sondaggio Ipsos MORI del 13 luglio 2011) è fortemente contraria all’uccisione delle foche per finalità commerciali, quali la produzione di pellicce, grasso o carne. Siamo contenti, – dichiara Simone Pavesi, responsabile LAV Campagne anti-pellicce che la Corte Europea abbia deciso di respingere questo ricorso. Si è trattato di un tentativo di minare la legislazione comunitaria, frutto di un processo democratico attento alle istanze della società europea. L’industria del commercio dei prodotti di foca deve semplicemente prendere atto che in Europa non c’è spazio per un simile mercato”.

La Corte Europea non ha dovuto neppure entrare nel merito del dibattimento, in quanto sulla base della documentazione prodotta, è emerso che i ricorrenti (popolazioni indigene del Canada e della Groenlandia insieme al Fur Institute of Canada, Canadian Seal Marketing Group e altre sigle collegate all’industria della pellicceria) non hanno presentato adeguate evidenze attestanti i gravi, personali e irreparabili effetti conseguenti al bando europeo ai prodotti di foca. Il ricorso è stato così giudicato: “irricevibile”.

Contro il Regolamento che ha chiuso le porte del mercato europeo salvando così la vita di milioni di foche, sono purtroppo pendenti altri due ricorsi: presso la Corte di Giustizia Europea, c’è un secondo ricorso con richiesta di annullamento del Reg. CE 737/2010 (recante disposizioni attuative del Reg.1007/2009), ovvero le modalità in cui il bando deve essere applicato; presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio è invece stata avviata una procedura di contestazione da parte del Canada, Paese maggiormente responsabile della caccia alle foche.

La caccia alle foche è alimentata da spregiudicati interessi di chi ha trasformato una economia locale (che purtroppo è ancora basata sull’uccisione delle foche, anziché su una valorizzazione della convivenza con questi animali) in uno squallido business internazionale.

Se è vero che le popolazioni Inuit cacciano le foche da secoli, è altrettanto vero che nella loro storia non è mai esistito un mercato dei prodotti di foca e ciononostante queste popolazioni sono sopravvissute; è solo ora che sono in balia dell’industria della pellicceria e del settore di trasformazione dei prodotti di foca che queste popolazioni accusano difficoltà economiche e sociali, così come denunciano gli stessi Inuit.

Ora, il futuro di milioni di foche, dipende dalle prossime decisioni della Corte di Giustizia e dell’Organizzazione Mondiale del Commercio in relazione ai procedimenti ancora pendenti, e che la LAV continuerà a monitorare sino a sentenza definitiva; nel frattempo, il divieto di commercio di prodotti di foca, ad oggi, è a tutti gli effetti vigente. Per questo la LAV chiede che siano attivate le opportune procedure di controllo sulle merci immesse nel mercato europeo e nazionale.

 

15/09/2011

Ufficio stampa LAV 06.4461325 – 339 1472586     www.lav.it

 

Approfondimento:

Le tappe del procedimento presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea

 

16/09/2009 Il Parlamento UE approva in via definitiva il Regolamento n.1007/2009 (Gazzetta ufficiale n. L 286 del 31/10/2009) sul commercio dei prodotti derivati dalla foca
11/01/2010 Le organizzazioni Inuit e l’industria della pellicceria collegata alla caccia commerciale delle foche, presentano un ricorso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con richiesta di annullamento del Regolamento 1007/2009
11/02/2010 I 16 soggetti ricorrenti (persone fisiche quali cacciatori e lavoratori dei prodotti di foca; aziende commerciali; organizzazioni che rappresentano la popolazione Inuit) presentano un primo ricorso al Presidente della Corte di Giustizia UE per chiedere l’adozione di provvedimenti cautelativi, quali la sospensione temporanea del bando UE, in attesa della conclusione del procedimento di annullamento.
30/04/2010 Con ordinanza del P.te della Corte di Giustizia UE è rigettata la richiesta di sospensione con la motivazione che, non essendo ancora state emanate dalla Commissione UE le disposizioni attuative del Reg.1007/09, i ricorrenti non possono dimostrare che la norma comunitaria arrechi alcun danno ai loro personali interessi. (i ricorrenti non presentano appello contro l’ordinanza).
28/07/2010 Presentato secondo ricorso con richiesta di sospensione; questa volta i ricorrenti motivano l’istanza sulla base della bozza del provvedimento attuativo (che diventerà il Reg.737 del 10 agosto 2010 recante disposizioni attuative del Reg.1007/2009 e pubblicato in G.U. il 17 agosto 2010)
19/08/2010 Ordinanza del P.te della Corte di Giustizia UE con la quale viene accolta la richiesta di sospensione temporanea del bando UE (ma solo per quanto concerne i soggetti ricorrenti), con la motivazione che, il bando è vigente con effetto dal 20 agosto 2010 e che, essendo le disposizioni attuative di cui al Reg.737/10 entrate in vigore lo stesso giorno, la Corte necessita di altro tempo per valutare le motivazioni dei ricorrenti.
20/08/2010 Entra in vigore il bando europeo del commercio di prodotti derivati dalle foche, ad esclusione dei soggetti che hanno presentato la richiesta di temporanea sospensione.
25/10/2010 Il P.te della Corte di Giustizia UE, esaminate le argomentazioni dei ricorrenti, rigetta la richiesta di sospensione temporanea e annulla la precedente ordinanza del 19 agosto.
09/11/2010 Organizzazioni Inuit e l’industria della pellicceria collegata alla caccia commerciale delle foche, presentano un nuovo ricorso per chiedere l’annullamento anche del Reg.737/10
06/09/2011 La Corte di Giustizia UE respinge il ricorso presentato l’11 gennaio 2010.
Oggi Il bando europeo (Reg.1007/09) sul commercio dei prodotti derivati dalla caccia commerciale delle foche è a tutti gli effetti vigente. Resta pendente il ricorso avanzato il 9 novembre 2010.

Maria Falvo

Responsabile Ufficio Stampa LAV


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