Guida pratica per denunciare reati contro gli animali.

Che differenza c’è tra esposto, querela e denuncia? Quando si assiste a casi di maltrattamento, di qualsivoglia genere, si può procedere in due modi: presentando un esposto o sporgendo denuncia.

L’esposto è una richiesta di intervento, di controllo da parte degli organi di Polizia Giudiziaria (Vigili, Carabinieri, Polizia, Corpo Forestale…) per mediare dissidi privati tra le parti in contesa. Si attua mediante l’esposizione dei fatti in cui si è stati coinvolti, esposizione che può essere presentata sia da entrambi le parti coinvolte, sia da una sola di esse. Con l’esposto si richiede un intervento immediato, o comunque un’indagine: l’autore dell’esposto si limita a segnalare il fatto, poi la polizia decide che tipo di misure prendere – se indagare, se applicare una multa, o se esistano addirittura i presupposti per un reato passabile di querela, o di denuncia.

La querela è una dichiarazione da parte di chi si considera parte lesa quale vittima di un reato non perseguibile d’ufficio (detto anche “reato perseguibile a querela”) e vuole che si proceda in merito ad esso, cioè si chiede alle autorità competenti di aprire un procedimento penale. Si querela per i reati definiti “minori” (per es., diffamazione, ingiuria, invasione di terreni o edifici…).

La denuncia, infine, può essere effettuata da chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio (per es., violenza domestica, minaccia di morte o mediante armi, clandestinità, lesioni personali, omicidio, etc..) perché è il mezzo con cui un privato mette a conoscenza la polizia Giudiziaria, o il pubblico ministero, della commissione di un reato che per sua natura farà aprire delle indagini anche in assenza al momento di “colpevoli”. La denuncia consiste anch’essa in un’esposizione di fatti di cui si è stati testimoni, con la richiesta di procedere per i reati che si riterrà opportuno ravvisare.

Cosa vuol dire “perseguibile d’ufficio”?
Si riferisce a un reato che, per essere perseguito (cioè che a causa di esso sia attivato un procedimento civile, o penale, a carico di qualcuno – “iscrivendo il fatto nel registro delle notizie di reato”), non necessita vi siano state prima querele a suo riguardo.
Per esempio, se è stato scoperto un cadavere, non sarà necessario che qualcuno “denunci il reato”: la sola esistenza del cadavere stesso imporrà all’autorità giudiziaria di procedere alle indagini per scoprire le cause di quella morte sospetta.

I “COME” E I “CHI” DI UNA DENUNCIA

  1. Gli atti di denuncia e querela sono quasi privi di specifiche formalità (eccetto quelle riguardanti il deposito) perché racchiudono la descrizione dell’illecito a cui si è assistito o dal quale si è stati danneggiati. Questo significa che sono alla portata di tutti e, presso gli uffici preposti alla ricezione di questi atti (cancelleria della Procura, Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, Polizia Provinciale), si potrà trovare una valida assistenza alla compilazione.
  2. È fondamentale sapere che tali uffici sono tenuti OBBLIGATORIAMENTE sia a ricevere la denuncia, sia a disporre subito gli opportuni accertamenti (per non incorrere a loro volta nella commissione del reato proprio di Omissione di atti d’ufficio). E non è vero che un reato su animali sia di competenza solo delle guardie zoofile (lo dice la Cassazione: tutti gli organi di P.G. sono competenti per i reati in materia ambientale e di tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est. Postiglione – n.1872 del 27/9/91). Potete segnalare uno dei casi illeciti previsti dall’art.727 (o da altri articolo del C. Penale), richiedendo un intervento per accertare il reato e impedire che questi sia portato a ulteriori conseguenze (ai sensi dell’art. 55 del C. Penale).
  3. I reati relativi al maltrattamento e all’ abbandono di animali sono reati perseguibili d’ufficio: l’autorità Competente, una volta venuta a conoscenza del fatto (tramite denuncia o relazione) ha il dovere di indagare anche in assenza di altro impulso da parte di terzi eventualmente offesi.
  4. Per denunciare reati di questo tipo, ci si può rivolgere indifferentemente a Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e delle regioni a Statuto speciale, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Guardia-parco, Guardie particolari giurate. Anche i veterinari delle Aziende USL e degli uffici del Ministero della Sanità svolgono questa funzione. Certo, esiste anche una sorta di “specializzazione” dei vari organi di polizia, da considerare in senso non troppo stretto, secondo cui se dovete denunciare:
  • Qualunque ipotesi di maltrattamento degli animali: Veterinari Azienda USL competente per territorio
  • Abbandoni e maltrattamenti su animali domestici: Polizia Municipale
  • Mostre con animali: Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, Carabinieri Sanità NAS, Corpo Forestale;
  • Sperimentazione sugli animali: Carabinieri Sanità NAS; Uffici Veterinari Adempimenti CEE
  • Allevamenti: Carabinieri Sanità NAS e Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri;
  • Trasporti di animali: Carabinieri Sanità NAS, Corpo Forestale, Polizia Stradale; Uffici Veterinari Adempimenti CEE, Posti d’Ispezione Frontaliera del Ministero della Sanità;
  • Caccia, animali selvatici ed esotici: Corpo Forestale, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, Guardia-parco.

Fonte: federfida.org

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