Categories
Dalla loro parte News

[Newsletter LAV] Regole più precise sulle pellicce.

PELLICCE: PUBBLICATO IN G.U. DELL’UNIONE EUROPEA IL REGOLAMENTO CHE IMPONE L’OBBLIGO D’INDICARE LA PRESENZA DI PARTI ANIMALI (PELLICCE, PELLE, PIUME) NEI CAPI D’ABBIGLIAMENTO, PREVISTO DALL’8 MAGGIO 2012 PER I NUOVI PRODOTTI.

LAV: IMPORTANTE TRAGUARDO E GARANZIA PER I CONSUMATORI RESPONSABILI

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento UE 1007/2011 che, all’articolo 12, dispone: “La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale” sull’etichetta o sul contrassegno di tali prodotti al momento della loro messa a disposizione sul mercato”.

E inoltre: “L’etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli”.

Tale dicitura si applica ai prodotti tessili (ovvero qualsiasi tipo di prodotto composto da almeno l’80% in peso di fibre tessili), a prescindere dal quantitativo di pelliccia, pelle o piume contenute negli stessi.

Diversamente da quanto avviene nel caso di prodotti tessili composti da più fibre (es. cotone + lana + acrilico + viscosa, ecc…), laddove le indicazioni in etichetta delle percentuali (in peso) delle diverse fibre tessili, così come la mancata indicazione in etichetta per quelle eventuali componenti che non raggiungono una data percentuale sul totale del prodotto, si riferiscono appunto solo alle fibre tessili, la presenza di pelliccia, piume o pelle non sarà quindi indicata tra le percentuali dei componenti fibrosi che costituiscono un dato prodotto, ma dovrà sempre e obbligatoriamente essere indicata con almeno la dicitura “Contiene parti non tessili di origine animale”, a prescindere dal quantitativo.

L’etichettatura obbligatoria si applicherà ai nuovi prodotti immessi sul mercato a partire dall’8 maggio 2012, quindi a tutti i prodotti delle nuove collezioni di abbigliamento (accessori compresi) che contengano pelliccia, piume o pelle, mentre i prodotti immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 potranno essere commercializzati senza etichettatura sino al 9 novembre 2014.

“Ad oggi, i consumatori italiani ed europei leggendo l’etichetta non sono in grado di riconoscere se un prodotto tessile è confezionato con pelliccia animale, – dichiara Simone Pavesi, responsabile LAV campagne antipelliccema grazie al nuovo provvedimento comunitario, potranno essere consapevoli di cosa stanno acquistando e orientarsi senza errore verso prodotti fur-free, evitando così di contribuire alla sofferenza e all’uccisione di tanti animali”.

“L’etichettatura obbligatoria delle pellicce è uno strumento importante per assicurare la trasparenza nel mercato e per non ingannare i consumatori ed è un traguardo cui ha contribuito la LAV, con le altre associazioni animaliste componenti della coalizione internazionale Fur Free Alliance, proponendo e dando sostegno a specifici emendamenti quando il nuovo Regolamento era ancora in discussione presso la Commissione UE per il Mercato Interno e la Tutela del Consumatore”, aggiunge Pavesi.

L’indicazione obbligatoria in etichetta del Paese di origine, e quindi del “Made in”, invece, dovrà aspettare: l’articolo 24 del Regolamento 1007/11, indica il 30 settembre 2013 come termine entro cui la Commissione UE dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di tale sistema di etichettatura e altre informazioni supplementari per assicurare la totale tracciabilità del prodotto; relazione alla quale potranno seguire anche proposte legislative.

03 novembre 2011

Ufficio stampa LAV 06.4461325 – 329.0398535 www.lav.it

Approfondimento:

Testo integrale del Regolamento (UE) n.1007/2011 del Parlamento e del Consiglio del 27 Settembre 2011 in materia di “Denominazioni delle fibre tessili ed etichettatura e contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la Direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE” (G.U.U.E. L272/1 del 18/10/2011), disponibile sul sito dell’Unione Europea.

Maria Falvo
Responsabile Ufficio Stampa LAV
Cell. +39 339 1742586
E-mail: [email protected]


Questo simbolo indica un’azienda che si è impegnata per iscritto a non commercializzare pellicce animali tramite l’adesione al programma internazionale “Consumers for a Free Fur Society”.

Incoraggiamo le aziende riportate nella nostra lista e che si dichiarano fur-free, ad ufficializzare il loro impegno con la sottoscrizione dello standard promosso dalla LAV in Italia.
Le aziende che utilizzano il marchio Fur-Free-Fox nella comunicazione al cliente, sono elencate con un link diretto al sito aziendale.

Il Fur-Free Program è uno standard realizzato a livello internazionale per fornire ai consumatori accurate informazioni sulla politica adottata dalle aziende di abbigliamento relativamente alle pellicce, al fine di permettere alle persone di acquistare più facilmente abbigliamento fur-free.

Il Fur-Free Program è supportato e certificato dalla Fur Free Alliance (FFA), la coalizione internazionale di oltre 40 importanti organizzazioni di protezione degli animali, rappresentata in Italia dalla LAV.

Quali sono le aziende fur free?

Grande Distribuzione

  • Bennet
  • Coop
  • Oviesse
  • Sma – Auchan

Aziende Moda

  • AMERICAN APPAREL
  • BENETTON
    (U.C. of Benetton; Sisley; Undercolors; PlayLife – Killer Loop, Jean’s West, Anthology of Cotton-)
  • BELSTAFF
  • DIESEL
  • ADOLFO DOMINGUEZ
  • ELVINE
  • ESPRIT
  • H&M
  • HELLY HANSEN
  • QUAGGA 
  • JACK WOLFSKIN
  • STELLA MC CARTNEY

Qui l’elenco completo con tutti i Paesi esteri.


© RIPRODUZIONE INTEGRALE O PARZIALE VIETATA SENZA LINK ALLA FONTE: http://www.vegamami.it/

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.